ADEMPIMENTI: PEC OBBLIGATORIA PER I PROFESSIONISTI DAL 29.11.2009
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L’articolo 16, DL n. 185/2008, ha introdotto l’obbligo, per i professionisti iscritti in Albi o elenchi, di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (PEC).
L’indirizzo PEC deve essere comunicato al rispettivo Ordine/Collegio di appartenenza, il quale
L’articolo 16, DL n. 185/2008, ha introdotto l’obbligo, per i professionisti iscritti in Albi o elenchi, di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (PEC).
L’indirizzo PEC deve essere comunicato al rispettivo Ordine/Collegio di appartenenza, il quale, con i dati identificativi di ciascun iscritto, lo pubblica in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle Pubbliche amministrazioni. I professionisti devono pertanto scegliere e stipulato un contratto con un gestore abilitato a fornire tale servizio (l’elenco è consultabile sul sito www.cnipa.gov.it). Molti Ordini professionali hanno siglato apposite convenzioni con i gestori, per consentire ai propri iscritti di dotarsi della PEC gratuitamente ovvero a condizioni particolarmente vantaggiose. Il gestore, oltre a garantire l’autenticità e l’integrità dei messaggi trasmessi, comunica e registra sia l’avvenuto
(o fallito) invio del messaggio da parte del mittente, sia la consegna (o mancata consegna) del messaggio al destinatario, indipendentemente dall’avvenuta lettura da parte di quest’ultimo. Qualora sia il mittente che il destinatario siano titolari di una PEC, al messaggio (e-mail) è riconosciuto valore legale. Se il mittente smarrisce la ricevuta dell’avvenuta spedizione del messaggio, la relativa traccia informatica dell’operazione svolta, conservata per legge per un periodo di 30 mesi, consente la riproduzione della ricevuta stessa salvaguardandone il valore giuridico.
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