Studio Commercialista Cigna Fabio

Consulenza e Formazione Aziendale, Fiscale, Societaria e Contabile

Novembre 27, 2009

CALENDARIO REGIONALIZZATO PER L’ISTANZA DI RIMBORSO IRPEF/IRES

Scritto da
Dott. Cigna Fabio

Con uno specifico provvedimento, l’Agenzia delle Entrate ha ridefinito i termini di presentazione dell’istanza di rimborso IRES/IRPEF corrisposte per gli anni pregressi, nonché le relative modalità di erogazione.
Con uno specifico provvedimento, l’Agenzia delle Entrate ha ridefinito i termini di presentazione dell’istanza di rimborso IRES/IRPEF corrisposte per gli anni pregressi, nonché le relative modalità di erogazione.

In particolare, è stato disposto un calendario di invio telematico delle istanze (derivanti, lo ricordiamo, dalla deducibilità dell’IRAP), scaglionato in base alla Regione in cui il richiedente ha il domicilio fiscale risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata. Nel caso del Piemonte, l’apertura del canale telematico è stata fissata alle ore 12 di giovedì 26.11.2009.
L’Agenzia delle Entrate tiene a precisare che le istanze di rimborso si considerano presentate secondo l’ordine di trasmissione dei relativi flussi telematici, indipendentemente dalla data in cui è avvenuta la trasmissione della singola istanza. In questo modo, l’appartenenza ad una regione per cui la procedura sarà attivata successivamente rispetto ad altre non potrà penalizzare la tempistica di erogazione dei rimborsi.
Il termine ultimo di invio è stato stabilito nel seguente modo:

Versamenti per i quali il termine di 48 mesi cade nel periodo compreso tra il 29.11.2008 e i 60 giorni successivi al momento in cui è possibile presentare l’istanza Presentazione dell’istanza entro 60 giorni dall’attivazione della procedura telematica
Versamenti per i quali il termine di 48 mesi cade dopo il 60° giorno successivo all’attivazione della procedura Presentazione dell’istanza entro il termine di 48 mesi

Per venire alle modalità di liquidazione dei rimborsi, il provvedimento prevede che preliminarmente saranno soddisfatte le richieste di rimborso validamente presentate e riferite ai periodi d’imposta più remoti. Nell’ambito dello stesso periodo d’imposta, sarà data priorità alle istanze di rimborso secondo l’ordine sopra definito.
Qualora i limiti di spesa attualmente stanziati non consentiranno l’integrale erogazione dei rimborsi, l’Amministrazione finanziaria dapprima soddisferà i rimborsi residui relativi all’annualità eventualmente non completata; i rimanenti rimborsi saranno liquidati in proporzione al rapporto tra l’ammontare delle risorse ancora disponibili e quello dei rimborsi ancora da soddisfare.

I commenti su questo post sono chiusi.