Studio Commercialista Cigna Fabio

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Novembre 27, 2009

IL VERSAMENTO RIDOTTO DELL’ACCONTO IRPEF 2009

Scritto da
Dott. Cigna Fabio

Un decreto legge ha stabilito una riduzione del versamento dell’acconto IRPEF 2009 - in scadenza il 30.11.2009 - nella misura del 20%. Tale riduzione riguarda esclusivamente l’IRPEF e non
Un decreto legge ha stabilito una riduzione del versamento dell’acconto IRPEF 2009 - in scadenza il 30.11.2009 - nella misura del 20%. Tale riduzione riguarda esclusivamente l’IRPEF e non gli acconti IRES, IRAP e previdenziali anche se dovuti da soggetti IRPEF.
I soggetti che, all’entrata in vigore del decreto, hanno già versato l’acconto senza tenere conto della riduzione, beneficiano di un credito d’imposta in misura corrispondente, che potrà essere utilizzato in compensazione nel mod. F24.
Fermo restando che l’acconto non è dovuto se l’importo di rigo RN31 è inferiore o uguale a € 51,65, per determinare l’importo da versare entro fine novembre in generale si procede come segue:
→ calcolare l’acconto IRPEF complessivamente dovuto applicando la percentuale del 79% all’importo di rigo RN31
→ scomputare dall’importo così ottenuto quanto già versato a giugno/luglio/agosto 2009 a titolo di prima rata dell’acconto.
Il versamento dell’acconto si rifletterà sul versamento da effettuare nel 2010 in sede di saldo IRPEF 2010. In altre parole, effettuando un minor versamento a titolo di acconto nel mese di novembre, il contribuente si troverà a dover versare un maggior importo in sede di saldo, calcolato, come di consueto, sull’IRPEF effettivamente dovuta per il 2009, così come risultante dal mod. UNICO 2010 delle persone fisiche.
I sostituti d’imposta che trattengono in busta paga l’acconto dovuto dai soggetti che hanno presentato il mod. 730, sono tenuti ad applicare automaticamente la riduzione. La modalità operativa è la seguente:
→ considerare l’importo complessivamente dovuto a titolo di acconto IRPEF 2009
→ applicare la seguente formula: acconto 2009 da mod. 730/4 x 79 : 99
→ all’importo così ottenuto sottrarre quanto eventualmente già trattenuto a titolo di prima rata.
Qualora le trattenute siano già state operate nella busta paga di novembre, il sostituto d’imposta dovrà restituire il maggior importo trattenuto con la retribuzione di dicembre.

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