IMPOSTE INDIRETTE: NOVITA’ PER BENEFICIARE DELLA DETRAZIONE DEL 55%
In Consulenza Fiscale | Nessun Commento | permalink
Con un apposito decreto, entrato in vigore lo scorso 11.10.2009, il Ministero delle Finanze è nuovamente intervenuto a semplificare la normativa che disciplina la detrazione del 55% (spese sostenute per gli interventi finalizzati al risparmio energetico).
Con un apposito decreto, entrato in vigore lo scorso 11.10.2009, il Ministero delle Finanze è nuovamente intervenuto a semplificare la normativa che disciplina la detrazione del 55% (spese sostenute per gli interventi finalizzati al risparmio energetico). Come noto, in generale per beneficiare di questa detrazione è necessario:
1. ottenere l’attestato di certificazione energetica;
2. ottenere l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato;
3. inviare in via telematica all’ENEA, entro 90 giorni dal termine dei lavori, i dati contenuti nell’attestato di certificazione energetica (Allegato A), e la scheda informativa (Allegato E) contenente i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese e quelli dell’immobile, la tipologia dell’intervento, il risparmio annuo di energia previsto, il costo dell’intervento e quello delle spese professionali ecc.
Secondo la nuova formulazione, l’asseverazione del tecnico abilitato non è più richiesta in presenza di quella del direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, e se l’asseverazione è esplicitata nella relazione tecnica prevista dall’art. 28 della Legge n. 10/91. Vengono così eliminati doppioni di documentazione contenente le stesse informazioni.
Per quanto riguarda l’installazione di pannelli solari realizzati in autocostruzione, ai fini dell’asseverazione è sufficiente il possesso di un attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione (prima bisognava allegarvi la certificazione di qualità del vetro solare, rilasciata da un laboratorio riconosciuto).
Per quanto riguarda la sostituzione di finestre ed alcuni impianti di climatizzazione invernale, è sufficiente la certificazione globale da parte dei produttori di detti elementi (prima doveva essere corredata dalla certificazione di ciascun singolo componente).
Per restare agli impianti di climatizzazione invernale, oltre ai generatori di calore a condensazione ad acqua, ora sono ammessi anche quelli ad aria.
Il decreto ha poi confermato la non cumulabilità con altre agevolazioni fiscali per i medesimi interventi, quindi né con il premio per impianti fotovoltaici abbinati ad uso efficiente dell’energia, né con la detassazione degli investimenti in macchinari.
Invia per email | Delicious | Digg | Trackback | RSS feed - Commenti