VERSAMENTO ACCONTO IVA 2009
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VERSAMENTO ACCONTO IVA 2009
Quest’anno il versamento dell’acconto IVA dovrà essere effettuato entro il 28.12¸ dato che il 27.12 cade di domenica.
Per determinarlo, i soggetti interessati dispongono di tre metodi alternativi:
1) storico,
2) previsionale
3) in base alle operazioni effettuate.
(1) Il metodo storico prevede che l’acconto sia pari all’88% della base di riferimento che viene calcolata nel seguente modo a seconda del regime contabile utilizzato:
per le contabilità mensili come il saldo a debito di dicembre 2008 (VH12 DR IVA);
per le contabilità trimestrali come il saldo a debito della dichiarazione IVA2008 (saldo + acconto, ovvero VL38V-L36+ VH13 DR IVA).
Nel calcolo dell’acconto, non vanno considerati gli interessi dell’1%, invece applicati in sede di dichiarazione annuale.
(2) Con il metodo previsionale il contribuente può definire l’acconto come dato previsionale del 2009.
A tal proposito, si ricorda che l’acconto versato per il 2009 non deve risultare inferiore all’88% di quanto effettivamente dovuto per il mese di dicembre o per il quarto trimestre o dichiarazione IVA relativa al 2009; in tal caso si incorrerebbe in sanzioni sulla differenza versata in ritardo.
(3) Con il metodo delle operazioni effettuate si determina l’acconto come effettivo ammontare dell’Iva dovuta sulla base delle operazioni effettuate in un dato periodo determinato:
il contribuente mensile dovrà fare riferimento al periodo 1.12 – 20.12.2009;
il contribuente trimestrale, al periodo 1.10 – 20.12.2009.
Infine, vi sono dei casi specifici (vedi tabella) in cui il versamento dell’acconto non è comunque dovuto:
base di riferimento a credito (storico 2008 o presunto 2009);
importo dell’acconto dovuto inferiore a € 103,29;
inizio attività nel corso del 2009;
cessazione attività entro il 30.11.2009 (contribuente mensile);
cessazione attività entro il 30.09.2009 (contribuente trimestrale);
produttori agricoli esonerati;
soggetti esercenti attività di intrattenimento;
soggetti che applicano il regime delle nuove iniziative;
soggetti usciti dal regime delle nuove iniziative o delle attività marginali con decorrenza 2009;
soggetti che hanno adottato il regime dei minimi;
soggetti usciti dal regime dei minimi con decorrenza 2009;
soggetti che hanno applicato il regime forfetario ex Legge n. 398/91.
In tutti gli altri casi, il versamento va effettuato con il modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo:
6013 se la periodicità è mensile;
6035 se la periodicità è trimestrale.
indicando sempre come anno di riferimento il 2009.
In caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento dell’acconto IVA scatta la sanzione del 30% e gli interessi sul ritardato pagamenti; tali sanzioni possono però essere regolarizzate con minori sanzioni utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso.
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